(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 maggio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1996, n. 26, relativa a opere acquedottistiche e' differito al 31 dicembre 1999.