(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8
                         del 15 maggio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Il  termine  di cui all'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1996,
n. 26, relativa a opere acquedottistiche e' differito al 31  dicembre
1999.